CASO ITALIA: LA GIUSTIZIA
Un dossier sul caso Italia e sulla giustizia italiana
Il Dossier (tratto da Radicali.it)
27 marzo 2003
In Italia, il sistema giudiziario è da decenni non in grado di svolgere con una qualsiasi efficacia il compito di risolvere le controversie applicando le norme vigenti, compito di sempre maggior rilievo, anche politico, nell'ambito delle moderne liberaldemocrazie, per molte ragioni e tendenze, che risiedono sia nell'evoluzione e trasformazione della normativa, connessa al progressivamente maggior intervento dello Stato nella società, sia nella evoluzione dei sistemi politici di "democrazia reale".
Per illustrare il rilievo e la gravità di questo fenomeno, sia in termini di violazioni di leggi vigenti, sia in termini di negazione dei diritti civili, politici ed economici dei cittadini, saranno qui utilizzate fonti al di sopra di ogni sospetto, a cominciare dalle relazioni annuali sullo stato della giustizia del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione dr Favara, ai vertici dell'ordinamento giudiziario italiano, relazioni tenute ogni 12 mesi all'apertura dell'anno giudiziario di fronte alle massime cariche dello Stato. Relazioni che l'altro si ripetono ogni anno con le medesime denunce , senza che alcun provvedimento efficace venga preso dal legislatore o dall'esecutivo.
Inoltre sono riportati anche pareri ed osservazioni di alcuni tra i più autorevoli giuristi e docenti universitari italiani.
INDICE
1 I TEMPI DELLA "DENEGATA GIUSTIZIA"
1.1 GIUSTIZIA CIVILE
1.1.1 Giudizio di primo grado
1.1.2 Giudizio di secondo grado
1.1.3 Giudizio di ultimo grado
1.1.4 Processo del lavoro
1.2 GIUSTIZIA PENALE
2 SCARSA EFFETTIVITA' DEL SISTEMA PENALE ED ALTRE DISFUNZIONI ED ILLEGALITA' DEL PROCESSO
2.1 I DIRITTI DELLA DIFESA NEL PROCESSO PENALE
2.2 GRATUITO PATROCINIO
3 DISFUNZIONI ED ILLEGALITA' NEL PROCESSO CIVILE
4 LE PECULIARITA' DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO ITALIANO
4.1 UNICITA' DI CARRIERE ED IDENTITA' DI STATUS TRA GIUDICI E MAGISTRATI CHE ESERCITANO LA FUNZIONE REQUIRENTE NEI PROCESSI
4.2 CARRIERE DEI MAGISTRATI CHIUSE, AUTOMATICHE ED INARRESTABILI
4.3 IRRESPONSABILITA' DEI MAGISTRATI
4.4 INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI
4.5 CSM : UN POTERE POLITICO IN CONTINUA ESPANSIONE
1 - I TEMPI DELLA "DENEGATA GIUSTIZIA"
Il problema dell' eccessiva durata dei procedimenti e dei processi, in ogni tipo di giurisdizione è noto a livello internazionale, in quanto l'Italia viene costantemente condannata per questo dalla Corte di Giustizia per violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.
Per usare le parole del dott. Favara nella relazione di apertura dell'anno giudiziario 2002, dal 30 giugno 2000 al 30 giugno 2001 si sono avute ben 276 condanne dell'Italia per un onere finanziario di oltre 17 milioni di euro. Vi sono inoltre12000 ricorsi già pendenti presso la corte di Strasburgo dei Diritti dell'Uomo.
Malgrado l'inserimento nell'Art. 111 della Costituzione Italiana sul giusto processo del principio della ragionevole durata, il dott. Favara nella relazione di apertura dell'anno giudiziario 2003 dà conto con cifre aggiornate che la situazione non è certo migliorata.
1.1. Giustizia civile
Scrive il Procuratore Favara relativamente al periodo 1 luglio 2001 al 30 giugno 2002
"La situazione della giustizia civile continua ad essere preoccupante, anche se in taluni settori si registrano dati confortanti. E' una situazione di crisi che esiste e perdura ormai da molti decenni, ma credo che sia da sottolineare che questa crisi riguarda soprattutto, e anzi direi esclusivamente, l'efficienza.Sul piano della qualità infatti la giurisdizione civile ha sicuramente livelli molto elevati e non è inferiore alle giurisdizioni degli altri paesi. Ma è la lentezza dei processi che ci pone in una condizione di imbarazzo di fronte agli osservatori stranieri(…)
(…)dalle relazioni non emergono infatti elementi oggettivi idonei ad evidenziare una riduzione significativa dei tempi del processo e la persistenza del problema è comunque testimoniata dalle indicazioni offerte da alcune relazioni, che stimano la durata media superiore ai tre anni, con punte di cinque anni.
1.1.1. Giudizio di primo grado
L'alto magistrato dà conto che per quanto riguarda il solo giudizio di primo grado, la durata media del processo civile è pari a 337 giorni, per quanto riguarda i processi di competenza del giudice di pace, e del triplo per quanto riguarda i giudizi di primo grado davanti a tribunale:
"Il dato relativo alla durata media dei processi davanti ai tribunali si mantiene, ormai da vari anni, intorno ai mille giorni, pari a poco meno di tre anni. Questo dato richiede peraltro di essere analizzato per poterne comprendere appieno il significato. Occorre considerare, in primo luogo, che nel calcolo si computano anche i procedimenti in materia di lavoro, che hanno mediamente una durata assai inferiore: ne consegue che la durata media dei normali processi civili ordinari è certamente superiore al triennio"
1.1.2. Giudizi di secondo grado
Vediamo ora i dati per quanto riguarda la durata media del processo di secondo grado:
"Il residuo carico di procedimenti di secondo grado davanti ai tribunali - che comprende anche gli appelli in materia di lavoro e previdenza non ancora esauriti - si connota per una durata media abnorme, anche se diminuita rispetto agli anni precedenti: 1.338 giorni, pari a oltre tre anni e mezzo.
Molto minore è invece la durata dei processi di secondo grado davanti alle corti d'appello, pari a 727 giorni e quindi a circa due anni. Va però segnalato con allarme l'aumento di questo dato rispetto a quello dell'anno scorso, che era pari a 641 giorni, in conseguenza dell'incremento del numero dei nuovi procedimenti (soprattutto nel periodo tra il 1999 e il 2000) e in particolare della devoluzione alle corti dell'appello dei giudizi in materia di lavoro e di previdenza sociale. Questo è infatti l'andamento delle sopravvenienze nel triennio: 58.400 dal luglio 1999 al giugno 2000, 87.870 da tale data al giugno 2001 e 97.288 nei dodici mesi successivi."
1.1.3 Giudizio di ultimo grado (Corte di Cassazione)
(…)Poiché la mole di ricorsi che vengono annualmente iscritti è di gran lunga superiore a quella che la Corte riesce a decidere e questa eccedenza si cumula con quella degli anni precedenti, la pendenza è aumentata quest'anno da 61.951 a 76.478 ricorsi (+ 23%).
Per effetto di tale situazione si è verificato un consistente aumento della durata media del ricorso per cassazione in materia civile, passata da 836 a 994 giorni, pari a 33 mesi(…)
1.1.4. Processo del lavoro
La situazione dei tempi della giustizia è talmente grave che il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella relazione di apertura dell'anno giudiziario 2003 arriva a descrivere in termini quasi positivi una durata del processo del lavoro che supera comunque i due anni :
"Nonostante una mole abnorme di contenzioso (e nonostante che il numero dei magistrati addetti al settore sia proporzionalmente minore), la durata media dei processi di lavoro continua ad essere notevolmente inferiore rispetto alla media dei processi civili: 732 giorni per il primo grado (con una certa riduzione rispetto a quella dello scorso anno, che era di 755 giorni). Si tratta certamente di tempi molto superiori a quelli che il legislatore del 1973 aveva preventivato e voluto, ma essi comunque confermano che quel modello processuale, unito ad una spiccata specializzazione del giudice, consente una gestione più razionale del carico processuale"
1.1.5. Cause previdenziali
La durata delle cause previdenziali è stata in media di 1.019 giorni, sempre nel periodo tra il 1 luglio 2001 e il 30 giugno 2002.
1.2. Giustizia Penale
Ancora si riportano brani della relazione del dott. Favara, sempre relativamente al periodo tra il 1 luglio 2001 e il 30 giugno 2002, a proposito dei tempi della giustizia penale, anche qui articolata su due gradi di giudizio di merito, ed uno di legittimità, a cui però è facile ricorrere.
"Si era parlato, un anno fa, di processo malato, di crisi del processo. Questa certamente perdura. Si può anzi, in modo secco, affermare, che il processo penale oggi ancora non funziona"(…)
"(…)In tutte (le relazioni dei Procuratori Generali presso le Corti di Appello, ndr) viene sottolineata la perdurante inosservanza del precetto costituzionale della ragionevole durata del processo e la scarsa effettività del sistema penale nel suo complesso (…)
(…)Quanto alla durata dei processi, i dati statistici elaborati dal Ministero della Giustizia evidenziano che, a fronte di una riduzione della durata media della fase del giudizio di merito, che per i tribunali è stata particolarmente rilevante, essendo passata da 371 a 322 giorni, vi è stato un consistente aumento della durata media della fase precedente. Tale incremento è dovuto, prevalentemente, alla dilatazione temporale della durata dei procedimenti davanti agli uffici del GIP (da 194 a 261 giorni), originata da una consistente riduzione dei procedimenti esauriti (-9,2%) e non compensata dalla contrazione delle sopravvenienze (-6,5%). Il che ha determinato, altresì, un incremento delle pendenze (del 27,6%).
Nell'insieme, ove si ipotizzi un procedimento che si snodi nelle fasi delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare, del giudizio di primo grado in tribunale ed in quello di appello, la sua durata media è di 1509 giorni, rispetto ai 1490 giorni del periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001. I tempi effettivi sono ancora più lunghi. Quelli riferiti, infatti, tengono conto solo del lasso temporale che intercorre tra il momento in cui un procedimento è incardinato in un determinato ufficio e quello in cui viene adottato il provvedimento che definisce la relativa fase; non anche del tempo necessario perché il fascicolo pervenga al giudice della fase successiva(…)
(…)La durata media dei ricorsi per cassazione in materia penale è stata di 219 giorni, dal momento in cui pervengono alla Corte a quello in cui vengono decisi (nel periodo precedente era stata di 192 giorni). La suddetta pendenza corrisponde, quindi, al lavoro della Cassazione di poco più di sette mesi, ove si consideri che mediamente (tenuto conto anche del periodo feriale) il numero dei ricorsi definiti in un mese è stato di 3.781 unità (…)
2 - SCARSA EFFETTIVITA' DEL SISTEMA PENALE ED ALTRE DISFUNZIONI ED ILLEGALITA' DEL PROCESSO
Si riportano qui ancora brani tratti dalla relazione 2003 del Dott. Favara, relativamente a gravi disfunzioni procedurali del processo penale e rilevante inefficacia dell'intero sistema penale.
"In tutte (le relazioni dei Procuratori Generali presso le Corti di Appello, ndr) viene sottolineata la perdurante inosservanza del precetto costituzionale della ragionevole durata del processo e la scarsa effettività del sistema penale nel suo complesso (…)
(…)Resta gravissimo, e preoccupante, il numero dei delitti dei quali sono rimasti sconosciuti gli autori, anche se un segnale di ottimismo può, trarsi dalla conferma di una tendenza alla riduzione, seppure lieve, del loro numero: nel periodo considerato sono stati 2.289.363, pari all'81% di tutti i delitti denunciati (nel periodo precedente erano stati 2.434.367, pari all'83%). Sono rimasti ignoti il 96% degli autori di furti (1.399.807; percentuale sostanzialmente identica rispetto al periodo precedente). Siffatte percentuali scendono al 65% se si tiene conto di tutti i delitti con esclusione dei furti, mentre nel periodo precedente tale percentuale era stata del 66%. Ed è risaputo che per taluni tipi di reati (come il furto di veicoli) le indagini non vengono neppure iniziate (…)
(…)L'attività della criminalità dedita alla gestione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti ha avuto una considerevole impennata facendo registrare un'inversione di tendenza rispetto all'andamento evidenziato lo scorso anno; le denunce per i relativi reati sono, infatti, aumentate, nel periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002, del 54% nonostante la energica azione di contrasto del fenomeno testimoniata dall'elevato numero dei procedimenti avviati per tali reati e dagli ingenti quantitativi di sostanza sequestrati. (…).
Se tutto questo avviene, ciò è dovuto anche ad una serie di cause elencate dal Dr. Favara che testimoniano di un processo penale inefficace in cui difficilmente i diritti possono trovare tutela:
(…)Se il processo penale in Italia non funziona e se ha in tanti casi durata eccessiva, esistono evidentemente ragioni precise e bene individuabili.
Storicamente il processo penale, sotto qualsiasi latitudine, ha avuto sempre un centro unico: o il centro era l'investigazione (processo inquisitorio) o il centro era il dibattimento (processo accusatorio). Il nostro processo penale è un processo a più centri di gravità autonomi: l'indagine e il giudizio. Si tratta di una realtà davvero particolare, che produce effetti difficilmente comprensibili: gli atti di indagine, in generale, non valgono per il dibattimento (e questo è coerente con la logica di un processo accusatorio). Però, le garanzie del dibattimento e i criteri di valutazione della prova in esso operanti sono stati estesi dal dibattimento alle indagini preliminari (e questo è assolutamente dissonante con la logica accusatoria). L'indagine preliminare si sta progressivamente modellando sulle forme del giudizio. L'udienza preliminare si è, di fatto, sostanzialmente trasformata in un dibattimento anticipato e il decreto di rinvio a giudizio è, di fatto, diventato un giudizio di responsabilità sulla base dell'istruttoria compiuta.
Il principio del contraddittorio si è poi espanso ben oltre la previsione costituzionale. Esso si è pervasivamente insediato in ogni angolo del procedimento penale.
La logica che muove tale espansione sembra essere questa: il procedimento penale non viene più visto come una indagine in funzione di un giudizio, bensì come una serie di giudizi provvisori e parziali che anticipano il giudizio finale. Così abbiamo un giudizio sull'inazione (archiviazione), un giudizio sui tempi dell'azione, un giudizio sulle modalità dell'azione (misure cautelari personali e reali), un giudizio sulla completezza delle indagini e sul fondamento dell'azione (udienza preliminare). In questo modo, mentre l'indagine difensiva rimane un territorio riservato della difesa, l'indagine del pubblico ministero tende ad essere una indagine in contraddittorio con le parti e sotto il costante controllo del giudice. Tutto questo avrebbe senso se le prove raccolte nel corso dell'indagine valessero per il giudizio. Ma, come si è detto, questo non avviene nel nostro processo. Pertanto, l'indagine preliminare ha perso il suo significato tradizionale, sia nella prospettiva accusatoria, sia in quella inquisitoria. E' una indagine ancora alla ricerca di un senso.
La sovrapposizione di indagine e giudizio, la confusione di strutture e funzioni è la inevitabile conseguenza di un processo a più centri. E' necessario che il legislatore scelga un centro di gravità per il processo. Le scelte incompiute producono diseconomie e irrazionalità(…)
(…)Occorre essere consapevoli che in questa sovrapposizione di garanzie si nasconda e un rischio. Poiché un processo ipergarantito è un processo ipercostoso, cui possono accedere in pochi, il rischio è che all'interno delle strutture di un processo apparentemente unitario vengano nella prassi a crearsi due tipi empirici di processo penale: quello più garantito per chi può permetterselo e quello meno garantito per chi non può permetterselo. Non è senza ragione che dalle relazioni dei Procuratori generali risulta assai limitata l'applicazione della legge n. 397 del 2000 sulle indagini difensive. La principale ragione dello scarso impiego dei nuovi strumenti è, infatti, individuata proprio negli alti costi. E' difficile pensare che un siffatto processo possa definirsi giusto processo (…)
Ma anche il diritto penale italiano è considerato responsabile della situazione:
(…)La giustizia penale oggi deve fronteggiare non solo una sfiducia nel processo ma, prima ancora, una sfiducia nel diritto penale, che è ridondante di fattispecie, le quali poi sovraccaricano il processo penale, inceppandone i meccanismi perché troppo numerose e di difficile accertamento. E l'inefficienza del processo penale rende inefficace il diritto penale; anche nei casi in cui una risposta giudiziaria è fornita alla collettività in tempi ragionevoli.
Abbiamo un codice penale fermo a settanta anni fa(al riguardo è assai viva l'attesa per la conclusione dei lavori dell'apposita commissione ministeriale incaricata nel novembre del 2001 di predisporre un progetto organico di riforma di tale codice) e una legislazione penale complementare in continua espansione(…)
(…)L'inflazione di norme penali porta, a lungo andare, ad una perdita di autorità delle stesse. E'illusorio pensare che tutti i problemi possano essere risolti con leggi penali. Occorre comunque considerare che queste non sono a costo zero. Esse hanno costi di attuazione. Basta pensare all'impatto sulle strutture investigative e processuali. Se non si affrontano questi costi, le leggi penali rimangono sulla carta, si riducono a legislazione simbolica. O peggio, hanno applicazioni sporadiche, che trasmettono alla collettività il senso della casualità, se non della discriminatorietà. Le leggi penali dovrebbero portare l'ordine: in realtà, abbiamo le leggi, ma non abbiamo l'ordine(…)
Vi sono poi i gravissimi problemi relativi all'esecuzione delle pene:
"Va, tuttavia, rilevato che anche dove sono stati raggiunti risultati particolarmente positivi si è ben lontani dal rispetto del termine di legge di quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza: ove i ritardi sono più contenuti (Genova, Messina ) si registra una media di quattro-sei mesi per la definizione di un procedimento di sorveglianza. Del resto il termine di quarantacinque giorni per la decisione era stato stabilito quando l'affidamento in prova poteva essere concesso solo ai detenuti in espiazione di pena, per condanna non superiore a tre anni, dopo tre mesi di osservazione in ambito penitenziario. Da un lato si è verificato, per successivi interventi normativi ed estensioni operate dalla Corte costituzionale, un enorme ampliamento della platea dei soggetti che possono essere ammessi alle misure alternative, dall'altro, per i richiedenti le misure in stato di libertà, è necessario attendere la relazione dei Centri di servizio sociale, che dovrebbero avere un minimo di serietà e consistenza. Il termine, quindi, anche ove fosse possibile astrattamente, non potrebbe essere rispettato pena una decisione non ponderata e priva di istruttoria per i condannati in regime di sospensione.
In ordine alle pendenze, tuttora assai elevate, va poi rilevato che l'ultima determinazione degli organici della magistratura di sorveglianza risale alla fine degli anni ottanta, mentre le funzioni ed il contenzioso sono enormemente aumentate. A ciò si aggiungono le persistenti carenze e scoperture degli organici del personale amministrativo e dei Centri di servizio sociale. Come avevo già anticipato nella relazione dello scorso anno scorso, tutti i magistrati di sorveglianza sono ben consapevoli della trasformazione del loro ruolo, da garanti della legalità dell'esecuzione della pena a responsabili dell'eseguibilità delle condanne e delle modalità di esecuzione. La conseguenza è che in distretti come Palermo il numero delle udienze del tribunale di sorveglianza è stato elevato a quattro a settimana, cui vanno aggiunte le udienze monocratiche del magistrato di sorveglianza; il che, però, ha avuto ripercussioni negative sullo svolgimento di altre attribuzioni: le visite al carcere e la conoscenza dei detenuti si sono drasticamente ridotte proprio in una delle realtà più drammatiche per affollamento degli istituti penitenziari e tipologia dei detenuti. La situazione è peraltro pressoché generalizzata, e si vanno diffondendo prassi semplificatorie delle procedure; così, ad esempio, alcuni tribunali di sorveglianza dichiarano le estinzioni della pena a seguito di positivo svolgimento della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o della liberazione condizionale senza adottare la procedura in contraddittorio prevista dall'art. 678 c.p.p., riservando ai soli casi dubbi la fissazione dell'udienza camerale
2.1 I DIRITTI DELLA DIFESA NEL PROCESSO PENALE
Nel libro di Giuseppe Di Federico - Michele Sapignoli "Processo penale e diritti della difesa" (ed. Carocci novembre 2002 ) è riportata la testimonianza di 1.000 avvocati penalisti, oggetto di tre analoghe ricerche compiute nel 1992, nel 1995 e nel 2000. Dai dati raccolti emerge, innanzitutto, il forte squilibrio tra accusa e difesa nella ricerca degli elementi di prova, a favore del pubblico ministero (p.m.), squilibrio aggravato dai ritardi con cui le risultanze delle indagini del p.m. sono messe a disposizione dell'avvocato difensore. Vi è una norma del codice di procedura penale/c.p.p. (art. 358) che impone al p.m. di "svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini..."; ebbene: il 48% degli avvocati intervistati esclude che i p.m. rispettino il dettato di tale disposizione; il 19,5% indica come tale rispetto si verifichi esclusivamente a seguito di precise richieste della difesa. E' significativo notare come gli avvocati indichino che la violazione di tale norma si sia venuta accrescendo col passare del tempo. Addirittura, il 13,3% degli avvocati interpellati afferma che i p.m. "ignorano o non tengono conto" delle prove a discarico di cui sono a conoscenza (caso emblematico: un procedimento disciplinare ha visto assolto un magistrato che aveva tenuta nascosta al giudice del riesame l'esistenza di prove decisive a discarico di un imputato in detenzione preventiva, che è stato poi scarcerato solo dopo 8 mesi; la sentenza su questo caso della Sezione disciplinare del CSM è del 23 gennaio 1998; la sentenza definitiva di assoluzione è stata poi pronunciata dalle sezioni riunite civili della Corte di Cassazione).
Non basta: il 56,8% degli avvocati afferma che i p.m. esercitano indebite pressioni sui testi per ottenere testimonianze conformi alle loro tesi accusatorie, prospettando loro le gravi conseguenze penali cui andrebbero incontro in caso di mancata collaborazione (un caso di scuola: l'interrogatorio della testimone Alletto nel processo "Marta Russo" …. ovvero quando un registratore resta acceso per sbaglio!).
L'82,3% degli avvocati afferma che viene fatto un uso distorto della carcerazione preventiva.
Il 48,7% ritiene che vi sia un uso ingiustificato delle intercettazioni telefoniche. Per quanto riguarda i tempi di deposito dei verbali delle intercettazioni telefoniche, regolamentati dall'art. 268 del c.p.p., la legge dice che devono essere tali da garantire ai difensori la possibilità di produrre una sollecita ed efficace difesa. Ebbene: solo il 10,8% segnala di aver potuto accedere ai verbali entro il termine ordinario previsto dalla legge (5 giorni); il 65,6% degli avvocati indica che i verbali sono messi a disposizione "entro e non oltre la chiusura delle indagini preliminari" (il che, tradotto, significa che nell'assoluta maggioranza dei casi il Gip ha deciso che le esigenze investigative del p.m. avessero la prevalenza su diritti della difesa; ricordiamo che le indagini preliminari possono durare sino a due anni); il 20,6% dice che i verbali vengono depositati oltre i termini consentiti dalla legge.
Il 78% indica come i termini di durata delle indagini preliminari previsti dalla legge (c.p.p., art. 405- 406- 407) sono di fatto disattesi dal p.m..
La scarsità di tutela dei diritti della difesa, della libertà e dignità dell'indagato, della sua uguaglianza di fronte alla legge, si aggrava ulteriormente se consideriamo:
? la totale discrezionalità dei p.m. nel definire le priorità con cui perseguire i casi a loro assegnati, con differenze rilevanti da p.m. a p.m., spesso dovute al desiderio di protagonismo o all'orientamento di corrente o politico;
? la totale discrezionalità dei p.m. nel decidere di volta in volta quali mezzi di indagine utilizzare, che fa si che, a fronte di reati simili tra loro, vi siano differenze rilevanti tra p.m. e p.m.;
? l'inclinazione dei Gip e dei Gup ad assecondare supinamente le richieste del "collega" p.m. . Questa propensione è di fatto favorita dalla esistenza di tanto diffusi quanto efficaci contatti che informalmente, ma frequentemente, intercorrono tra loro fuori e dentro le sedi istituzionali (entrambi lavorano negli stessi palazzi, appartengono allo stesso ordine professionali, hanno lo stesso status e carriera, hanno in comune lo stesso organo di autogoverno che eleggono congiuntamente, hanno avuto una medesima socializzazione professionale, godono dello stesso trattamento economico…); tutto ciò vanifica i controlli previsti dal codice sulla legittimità dei comportamenti del p.m. e sulla adeguatezza degli elementi di prova da lui forniti per giustificare le richieste di provvedimenti cautelari e di rinvio a giudizio. Nel più autorevole testo di commento al codice di condotta giudiziaria, predisposto dall'American Bar Association/ABA, queste comunicazioni informali, "ex parte", vengono così stigmatizzate: le comunicazioni "ex parte" deprivano la parte assente dal diritto di rispondere e di essere sentita; inducono nel giudice pregiudizio e parzialità; possono essere fuorvianti; l'informazione data può essere incompleta e non accurata; il problema può essere formulato in maniera non corretta. Nel migliore dei casi, la partecipazione in comunicazioni "ex parte" espone il giudice ad argomentazioni partigiane, con il conseguente rischio di decisioni errate; nel peggiore dei casi, determina influenze improprie o anche vera e propria corruzione;
? la diffusa violazione del segreto istruttorio (... ormai gli atti vengono "depositati" in edicola), con la conseguente influenza che i media assumono sugli andamenti processuali.
Nel nostro processo penale vi è quindi una figura alquanto atipica in democrazia cioè un p.m. che esercita ampi poteri di polizia con grande discrezionalità e in assoluta indipendenza (senza alcun controllo).
2.2 GRATUITO PATROCINIO
Nel libro di Marino A. "Accesso alla difesa e garanzie di equilibrio tra le parti del processo", (1996, p. 66 ) si legge che: "L'esercizio del gratuito patrocinio si traduce in una sorta di opera di carità, più o meno impegnativa, per oltre il 68,9 per cento dei penalisti".
Una ricerca effettuata nel 2000 conferma che un'altissima percentuale di avvocati penalisti denuncia la difficoltà a percepire le parcelle per l'opera prestata.
In una richiesta di intervento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ed al Presidente del Tribunale per i Minorenni, l'avvocatessa Serena Cernecca definisce insostenibile la situazione riguardo la liquidazione delle parcelle al difensore del gratuito patrocinio:
"…Mi riferisco come è ovvio principalmente ai Magistrati di questo Tribunale i quali una volta verificata in udienza la presenza del "malcapitato" difensore d'ufficio di turno, e una volta celebrato il processo, sembrano assolutamente dimenticarsi che l'opera prestata dal predetto Avvocato ha un costo in termini di tempo e denaro e che purtroppo (per noi) essi debbono provvedere ad ammettere al gratuito patrocinio l'imputato in prima istanza, e successivamente a liquidare le parcelle al difensore". Riassumendo i tratti che la Cernecca definisce drammatici di questa realtà, così li riassume:
1) I Magistrati investiti della decisione sull'ammissione o meno al gratuito patrocinio di un indagato non provvedono MAI in udienza il che può essere anche comprensibile, dato il numero di processi che debbono celebrare ogni mattina.
2) A volte passano addirittura mesi prima che prendano in considerazione l'istanza, la documentazione e la parcellazione relativa.
3) Gli importi liquidati sono sempre di gran lunga inferiori a quelli che per la stessa attività svolta un cliente di fiducia andrebbe a corrispondere al difensore; e si tenga presente che la sottoscritta nel redigere le parcelle siano esse relative a clienti di fiducia siano esse relative a difese d'ufficio si mantiene sempre all'interno dei parametri stabiliti dal tariffario forense.
4) Gli importi liquidati spesso non tengono conto di alcune voci ad esempio delle sessioni con i clienti o delle sessioni telefoniche o degli accessi agli uffici, limitandosi agli onorari relativi alle udienze e anche su queste voci (non si capisce bene a quale titolo) viene effettuata regolarmente una drastica riduzione su quanto parcellato.
5) Impossibile poi sollecitare i Magistrati affinché provvedano (sollecito che di solito da parte della sottoscritta avviene comunque dopo qualche tempo) perché gli stessi rispondono regolarmente in modo superficiale, scostante e a volte addirittura infastidito.
6) Infine, ma non ultima, quand'anche si riesce finalmente ad ottenere una pur misera liquidazione interviene la burocrazia a complicare ulteriormente le cose: la sottoscritta si è sentita rispondere non più tardi di 2 giorni fa, dal Modello 12, che se un mio mandato di pagamento fosse anche arrivato nei famosi 20 giorni dalla notifica del provvedimento di liquidazione alle parti e cioè per il 2.12.2000, comunque non avrebbero potuto effettuare il pagamento in quanto per ragioni di contabilità la stessa viene chiusa entro il 2 dicembre e quindi (testuali parole) "spiacente avvocato se ne parla per gennaio".
7) Per ultimo porterei l'attenzione su una problematica mai risolta ma pur sempre ricorrente. Mi chiedo come ci si debba comportare nel caso di soggetti irreperibili i quali per ovvie ragioni:
a) non possono firmare l'istanza di gratuito patrocinio;
b) non possono produrre la documentazione necessaria;
c) non mettono neppure in grado l'avvocato di procurarsela, in quanto i dati anagrafici in possesso del difensore non sono sufficienti per richiederli agli uffici competenti.
Questa tipologia di difese rappresenta a mio avviso almeno il 40% delle nomine che mi vengono effettuate dai vari uffici e quindi dei processi che ho sostenuto come difensore d'ufficio.
Fonte: www.avv-cernecca.com
La riforma dell'istituto è stata varata nel 2001 (legge 29 marzo 2001 n. 134).
Per quanto riguarda la praticabilità dell'istituto del gratuito patrocinio, riportiamo la trascrizione dell'intervento dell'Avv. Annamaria Alborghetti al Convegno intitolato: "Difesa di ufficio e gratuito patrocinio : una difesa effettiva?", tenuto presso la Casa di Reclusione di Padova il 21 settembre 2001.
Avv. Annamaria Alborghetti (Camera Penale di Padova):
"Io comincio subito con le proposte di modifica! No, in realtà, partendo proprio dalle modifiche, che riguardano la difesa d'ufficio, sono convinta che queste nuove norme siano un notevole passo avanti proprio per quella effettività della difesa e per quel famoso giusto processo di cui si parla e sul quale c'è stata questa grande riforma costituzionale. Ma, il giusto processo ha come pilastro fondamentale, ineludibile, proprio una difesa adeguata.
Però c'è un fatto, che nelle modifiche in materia di difesa d'ufficio, il legislatore sembra essersi completamente dimenticato che esiste una fase esecutiva, che esiste un procedimento di esecuzione e un procedimento di sorveglianza. In tutte le modifiche di legge, c'è un'unica norma che parla del condannato, ed è l'articolo 32 bis, che è stato introdotto, che dice che il difensore d'ufficio della persona sottoposta ad indagini, imputata e condannata irreperibile, è retribuito, etc.
È l'unico passaggio in cui si parla di condannato, quindi noi, a questo punto, dobbiamo partire, dobbiamo fare riferimento sempre alla norma del codice di procedura penale, l'articolo 666, che dice che quando perviene un'istanza il giudice fissa l'udienza e, a chi ne è privo, nomina il difensore d'ufficio. E, quindi, diciamo, questa è la norma a cui si fa riferimento.
La cosa che io trovo piuttosto grave è che queste norme non hanno aggiunto assolutamente nulla a questa norma del codice di procedura penale. Lo citava prima il collega che mi ha preceduto: c'è una norma che è molto importante nella sua portata, il 369 bis, che dice: "Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere, etc., etc., viene fatta la comunicazione del difensore d'ufficio".
In questa comunicazione viene indicata: l'obbligatorietà della difesa tecnica nel processo, il nome del difensore con indirizzo e recapito telefonico, la facoltà di nominare un difensore di fiducia, l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio se non sussistono i presupposti per il gratuito patrocinio, l'indicazione di tutte le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio.
Ebbene, queste informazioni, che mi paiono molto importanti, per il condannato non sono previste, assolutamente. Tant'è vero che se voi andate a guardare il Decreto di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza, c'è scritto: "Qualora l'interessato sia privo di difensore di fiducia, designa difensore d'ufficio l'avvocato… Pinco Pallino… punto".
Questo è quanto c'è scritto negli avvisi che arrivano. Però il problema è un po' la particolarità del procedimento di esecuzione, perché quel famoso primo atto in cui viene nominato il difensore d'ufficio, se uno non ce l'ha di fiducia, nel procedimento esecutivo di sorveglianza, è "quello", è la fissazione dell'udienza… cioè non è che esista null'altro, diciamo.
Non solo, ma è praticamente anche l'unico atto, perché tutto avviene all'udienza. Quindi il primo e l'unico atto è quello: l'udienza! Udienza di cui, interessato e difensore, hanno conoscenza per legge 10 giorni prima. A volte, viene notificato prima, ma comunque il termine per la notifica del decreto di fissazione è di 10 giorni prima dell'udienza.
Qui c'è un problema molto particolare, tra l'altro, ed é che, a differenza che nel processo di cognizione, dove di fatto l'indagato subisce l'iniziativa del pubblico ministero, che svolge delle indagini su di lui e quindi, nel momento in cui è necessario compiere un atto, in cui è necessaria la presenza del difensore, glielo nomina d'ufficio, nel processo di esecuzione, invece, è proprio l'interessato che, quasi sempre (salvo i casi di proposta di revoca di misure o di condizionale, etc., etc.), mette in moto, proprio con la sua istanza, il procedimento. E, a quel punto, è proprio il condannato che si attiva, vuoi con l'incidente di esecuzione, vuoi con una richiesta al tribunale di sorveglianza.
Ed è qui che sorge il problema della difesa, perché è chiaro che chi ha un difensore di fiducia, si affida a questi e quindi sarà in grado di presentare un'istanza motivata, documentata, probabilmente accoglibile o, quantomeno, certamente non inammissibile. Sarà un difensore che seguirà tutto l'iter dell'istanza, si preoccuperà che venga fissata in tempi accettabili, farà presente eventuali motivi d'urgenza, etc., etc., andrà a integrare la documentazione necessaria, farà il possibile per verificare che la pratica sia completamente istruita, per evitare quantomeno un rinvio a tempi lontanissimi dell'udienza perché l'istruttoria non è completa, come spesso accade.
Ma pensare che tutto questo sia possibile in una situazione in cui il condannato presenta l'istanza e, dieci giorni prima dell'udienza, viene informato del nome del difensore d'ufficio, non ha nessun senso. Oltre tutto informato in modo incompleto, senza tutte le indicazioni che noi abbiamo visto, perché neppure gli viene detto che potrà chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio.
A dire la verità, l'articolo 8 della legge sul gratuito patrocinio prevede che nei casi in cui si debba procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero, etc., etc., informa la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato. Questo è l'articolo 8.
Oltre tutto, siccome l'articolo 15 della legge sul gratuito patrocinio dice che quelle norme si applicano anche al procedimento di esecuzione e di sorveglianza, questo significa che anche nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza, nel momento in cui si nomina il difensore d'ufficio, il condannato deve essere informato sulle norme sul gratuito patrocinio, cosa che noi non troviamo assolutamente negli avvisi.
E qui vengo alla mia idea di modifica, visto che forse non è così facile interpretare estensivamente la norma. Se noi vogliamo parlare di difesa effettiva, se vogliamo garantire in modo effettivo la difesa nella fase esecutiva, l'unico modo è dare al condannato la possibilità di farsi assistere da un difensore d'ufficio fin dal momento della presentazione dell'istanza.
Così, come il condannato che si rivolge a un difensore di fiducia affinché studi il suo caso, valuti quale istanza presentare, come e quando presentarla, perché anche i momenti sono importanti e, quindi, che tipo di misura alternativa eventualmente chiedere, dovrebbe essere data la possibilità anche a chi non ha difensore di fiducia e, quindi, si affida al difensore d'ufficio, di poter chiedere all'ufficio competente che gli venga nominato un difensore d'ufficio perché possa seguirlo in tutti questi incombenti, quindi perché possa presentargli l'istanza. E non che si trovi, dieci giorni prima dell'udienza, la nomina del difensore d'ufficio!
Questo, allora, se vogliamo parlare di difesa effettiva, perché altrimenti ci saranno sempre due livelli e due piani completamente diversi. Michele Godina diceva giustamente come queste due leggi, della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio, s'intrecciano. Noi sappiamo che in fase esecutiva più del 60% dei detenuti si affida a un difensore d'ufficio e io credo che buona parte, sia di quel 60%, sia dell'altro 40%, ha problemi per potersi pagare il difensore. Quindi le due leggi si intrecciano in modo forse più indissolubile che non nel processo di cognizione e per chi è libero.
Però, anche qua, il problema è che con questi tempi ristretti per la nomina del difensore d'ufficio, è ben difficile che uno abbia la possibilità di richiedere il gratuito patrocinio. Perché anche qua torniamo al punto, che se uno ha il difensore di fiducia può essere che fin dall'inizio venga informato in merito alle norme sul gratuito patrocinio, magari dal suo difensore e quindi gli sia data la possibilità di presentare l'istanza, la documentazione, etc..
Ma nei famosi dieci giorni, che sono quelli in cui uno sa da chi è difeso d'ufficio, è impensabile che riesca realisticamente a presentare un'istanza di gratuito patrocinio, se non al massimo all'udienza. Oltre tutto c'è quasi una beffa, perché l'articolo 6 della legge del gratuito patrocinio prevede che il giudice deve decidere nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata l'istanza, che sono esattamente i dieci giorni per la comparizione, dalla data di notifica dell'avviso all'udienza in sorveglianza!
Allora, il problema è anche questo: noi sappiamo benissimo che il gratuito patrocinio è efficace dal momento della presentazione dell'istanza e, se la si presenta all'udienza viene meno, ad esempio, la possibilità di svolgere indagini difensive, che hanno dei costi.
A questo punto, ripeto, l'unica strada che vedo è proprio questa: far retrocedere il momento della nomina del difensore d'ufficio proprio al momento in cui viene presentata l'istanza e non al momento in cui viene fissata l'udienza.
E sempre ammesso che il condannato sia nelle condizioni di sapere in che modo può accedere al gratuito patrocinio. Io non posso esimermi dal segnalare quella che è la procedura, che viene seguita, non so se anche in altre sedi ma quanto meno nel nostro Tribunale di Sorveglianza, e credo che dovremmo, noi come Camera Penale, come Consiglio dell'Ordine, fare qualcosa al riguardo.
Negli avvisi delle udienze davanti al Tribunale di Sorveglianza ci si limita a dire: "Qualora l'interessato sia privo di difensore di fiducia designa difensore d'ufficio….punto", senza quell'avvertimento che invece è previsto dall'articolo 8 della legge sul gratuito patrocinio, secondo cui si dovrebbe dire: "Se hai il difensore d'ufficio, guarda che puoi chiedere il gratuito patrocinio e queste sono le condizioni". (continua...)






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