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CASO ITALIA, LA GIUSTIZIA
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Ma c'è una cosa che veramente mi ha lasciato allibita. Questo è l'avviso, invece, del decreto di fissazione davanti al Magistrato di Sorveglianza, Ufficio di Sorveglianza di Padova. Si legge: "Visto l'articolo 8 della legge 30 luglio '90, numero 217, avvisa Paolo Rossi che ha facoltà di nominare un difensore, dandone immediata comunicazione a questo ufficio, in mancanza del quale nomina difensore d'ufficio l'avvocato Luigi Bianchi".

E viene citato l'articolo 8, che è quello che vi ho letto prima, che dice che nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio la persona interessata viene informata sulle disposizioni in materia di gratuito patrocinio!

"Visto l'articolo 8"… l'avvisa che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia. E l'art. 8 dice tutt'altro! Dice un'altra cosa! Questa cosa io la trovo gravissima, veramente gravissima. Allora, tutti i nostri discorsi, mi pare che a un certo punto vengano a cadere…

Però, ripeto, il punto dolente secondo me è sempre quello della difesa d'ufficio. Qui consentitemi di fare un piccolo inciso, perché l'esecuzione è purtroppo una fase in cui comunque l'esercizio del diritto di difesa trova dei limiti. Sotto il profilo probatorio, in relazione ai termini; in relazione all'acquisizione della prova che avviene in udienza; o forse a cominciare dalla composizione un po' particolare del Tribunale di Sorveglianza, dove stranamente ci sono dei componenti laici che non conoscono il detenuto e il magistrato di sorveglianza che lo conosce.

Io ho sempre pensato che, forse, sarebbe meglio che i componenti laici fossero gli operatori del carcere, che lo conoscono; così come il magistrato di Sorveglianza è quello che conosce il detenuto.

Comunque, il problema è questo: che questo stretto corridoio, in cui è costretta la difesa, diventa una specie di pertugio inaccessibile per i difensori d'ufficio. E, questi limiti, dicevo prima, secondo me rischiano fortemente di vanificare proprio anche queste nuove norme sul gratuito patrocinio, che sono estremamente aperte, estremamente importanti, e che pacificamente si applicano, queste sì, al condannato.

Perché lo dice la legge, lo dice l'articolo 1, che è stato già detto, parla del condannato: il comma 3, dove si parla di tutte le fasi e le procedure derivate, incidentali e connesse. Quell'articolo 15, che citavo prima, dove si dice che tutte queste norme, se compatibili, si applicano anche alla fase di esecuzione e alla sorveglianza.

Io vorrei solo, a questo punto, concludere con alcune note. Il mio intervento voleva dare un po' degli spunti. Anche per questo è stato un po' polemico su queste difficoltà e su questi problemi.

Volevo solo proporre alcune osservazioni su questa legge del gratuito patrocinio. Si è parlato del problema del tetto dei diciotto milioni, che poi viene aumentato in caso di altri componenti della famiglia conviventi. E dice: "Se l'interessato convive, etc…"; ne parlavo l'altro giorno con una collega, dicevo, ma scusate: il condannato detenuto in carcere non convive, risiede in carcere, da solo, e il fatto che all'anagrafe non gli abbiano modificato la situazione ,che risulti sempre nel vecchio stato di famiglia… non vedo che rilevanza possa avere questo dato anagrafico.

L'altro punto e credo che poi verrà trattato più ampiamente, però intanto lo propongo è la questione "stranieri". La norma dice che "lo stesso trattamento è riservato allo straniero e all'apolide residente nello Stato".

"Apolide residente" e, quindi, "lo straniero, punto". Credo che su questo non debbano esserci dubbi, ma anche qualora dovessero esserci dubbi non si dovrebbe mai, secondo me, fare riferimento ad una residenza in senso formale e anagrafico, ma di fatto. Credo che in caso contrario la violazione dell'articolo 24 della Costituzione sarebbe palese, laddove si parla proprio di ammissione e di garanzia anche per i non abbienti, indistintamente della difesa.

Un altro punto, che butto lì come flash e che mi pare interessante è che la legge prevede l'anticipazione, da parte dello Stato, delle spese sostenute dai difensori, consulenti, investigatori e ausiliari.

E qui mi veniva in mente il famoso problema dell'interprete: negli ausiliari, secondo me, si può ricomprendere anche l'interprete. Importantissimo, perché l'ausilio di un interprete, questo sì veramente aiuta una difesa effettiva, una comprensione effettiva su quella che è la linea di difesa da decidere, la traduzione di documenti, rapporti con i famigliari: tutta la preparazione complessiva della difesa.

E poi c'è tutta quella questione sulla certificazione e mi pare anche importante un fatto, che con questo discorso dell'autocertificazione, in effetti, si dovrebbero anche per lo straniero superare molte difficoltà.

Si è parlato della questione dell'autorità consolare, che dovrebbe convalidare la veridicità di quanto contenuto nell'autocertificazione. Però, se vi è l'impossibilità di produrla anche qua subentra l'autocertificazione.

Una delle possibilità potrebbe essere quella, si diceva, che lo straniero faccia la richiesta e, con questa richiesta in mano, dica: "Io l'ho fatta", quindi aldilà del fatto che non rispondano, o che rispondano in ritardo, etc., comunque c'è un suo essersi attivato e quindi una conseguente eventuale impossibilità di produrre la documentazione adeguata.

Qua mi fermo perché, ripeto, credo che sulla questione tornerà la collega in modo molto più ampio. Io quello che ritengo, a questo punto, é che si debba prendere coscienza dell'importanza del procedimento di esecuzione: vuoi incidente di esecuzione, vuoi sorveglianza.

Non è la fine dopo un processo, è in realtà spesso un inizio di un percorso che può essere molto più difficile, molto più complicato, molto più duro, come credo quelli che qui sono presenti sanno, del processo che hanno subito.

E quindi una fase in cui la difesa è di una delicatezza e di un'importanza fondamentale e dobbiamo prenderne coscienza tutti, noi per primi come avvocati, ma tutti credo. E quindi anche queste norme, laddove non possono essere interpretate estensivamente in modo adeguato, devono essere eventualmente modificate, ma per fare in modo che proprio per questa fase si possa finalmente dire: la difesa è stata effettiva, adeguata, competente, importante."



Fonte: www.ristretti.it

3 - DISFUNZIONI ED ILLEGALITA' NEL PROCESSO CIVILE

Nel processo civile in Italia la violazione di diritto si consuma attraverso la sistematica disapplicazione o la "libera" reinterpretazione giurisdizionale di norme processuali, la cui "abolizione di fatto" ha costituito e costituisce la prassi ordinaria di funzionamento del processo civile.

A seguire, si provvede ad enumerare, a puro titolo esemplificativo, alcune delle violazioni più significative. Pressoché inutile è ricordare come queste disfunzioni investano concretamente i diritti e gli interessi di milioni di cittadini italiani, che compaiono come parti nei milioni di processi civili che si celebrano (e nei milioni che non si celebrano) ogni anno nel nostro paese.

1) Sono decine di migliaia le cause che non vengono assunte a sentenza in fase di udienza di prima comparizione, anche qualora sorgano questioni preliminari o pregiudiziali di mero diritto che non necessitino di istruzione probatoria. Tutto questo comporta il naturale allungamento dei tempi e favorisce , come avviene in molti altri casi, una strategia processuale puramente digressiva delle parti.

2) L'udienza di cui all'art. 183 c.p.c, successiva all'udienza di prima comparizione rispecchia la prassi precedente l'entrata in vigore del nuovo codice, che non prevedeva il tentativo di conciliazione.

Tale omissione, porta sostanzialmente a perdere una buona occasione per far conciliare le parti e definire bonariamente la controversia.

L'interpretazione data dai giudici di merito alle disposizioni previste dagli art. 183 e 184 c.p.c (con la suddivisione in due distinte udienze) ha sostanzialmente dilatato il tempo processuale, posto che l'incombenza di cui al primo comma dell'art. 184 c.p.c. potrebbe svolgersi immediatamente al termine dell'interrogatorio libero delle parti e del fallimento del tentativo di conciliazione, salvo il caso in cui le parti richiedano la concessione dei termini di cui al quinto comma dell'art. 183 c.p.c.

Tale principio è stato ribadito da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha precisato che l'udienza di cui all'art. 184 c.p.c. non deve essere separata dall'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., poiché ne è la naturale prosecuzione.

3) L'escussione dei testimoni non avviene normalmente secondo quanto previsto dall'art. 244 c.p.c per capitoli di prova, ma in una forma "libera" e discrezionale da parte del giudice, che in questo replica le modalità di dibattimento del processo penale. Analoga discrezionalità il giudice civile normalmente adotta per l'istituto della remissione in termini per l'ammissione di nuove prove, che viene utilizzato ben al di là dei limiti rigidi previsti dall'art. 184 bis c.p.c. Anche queste "discrezionalità" hanno, fra l'altro, come conseguenza inevitabile l'alterazione della parità delle parti processuali.

4) Malgrado il ruolo decisivo che le testimonianze rivestono nella formazione della prova, nel processo civile in Italia non è praticamente mai contestata la falsa testimonianza, anche qualora la falsità sia palese. Questo significa, ancora una volta, incentivare "distorsivo" degli elementi di prova.

5) Il lassismo dimostrato nell'esame delle prove trova una perfetta corrispondenza in quello dimostrato nei confronti delle parti nella loro condotta processuale. In Italia è stato di fatto "abolito", non nelle leggi, ma nei processi, il ricorso all'art. 96 del c.p.c, che prevede una responsabilità aggravata con obbligo al risarcimento dei danni per la parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Questo fatto incentiva quindi un ricorso ingiustificato al processo civile o una resistenza altrettanto ingiustificata, favorendo automaticamente le parti più forti dal punto di vista economico che possono "lucrare" sulla durata dei processi. Ad esempio, per una compagnia assicurativa può paradossalmente essere, anche economicamente, più conveniente resistere in giudizio, pur nella piena consapevolezza del torto, prima di liquidare i danni ad un avente diritto, ed utilizzare il processo come strategia puramente digressiva rispetto ad una obbligazione contrattuale.

6) In molti casi, la giurisdizione si limita a recepire ed a trascrivere acriticamente- cioè senza valutazione sostanziale - i contenuti della perizia del Consulente tecnico d'ufficio, senza minimamente procedere ad una verifica comparativa con le consulenze di parte e senza attribuire rilievo ad altri elementi di prova; da questo punto di vista si realizza una sostanziale "delega giurisdizionale" a consulenti tecnici che non raramente in altri processi rivestono ruoli di parte e di cui comunque non si può presupporre, come dato scontato, l'assoluta imparzialità, pur senza doverne necessariamente presupporre la parzialità "dolosa". Questo fatto, inoltre, pregiudica la possibilità che la sentenza venga riformata in Appello o in Cassazione, posto che nell'impugnazione non viene di norma espletata una rinnovazione della C.T.U, né viene rivalutato l'esito della stessa.

7) Nell'esecuzione delle sentenze del giudice civile, il combinato disposto di grovigli normativi, deficit organizzativi e prassi burocratiche rende ai cittadini spesso inesigibile un diritto riconosciuto in sentenza. L'esecuzione dei provvedimenti ingiuntivi è spesso paradossalmente affidata più alla collaborazione del debitore che all'iniziativa degli ufficiali giudiziari, che nella gran parte dei casi, non provvedono ad eseguire la sentenza, ma a "certificare" l'impossibilità della sua esecuzione. Tutto questo comporta la necessità di reiterare azioni e spese per ottenere qualcosa che la giustizia non ritiene di dovere concretamente assicurare, pur avendone formalmente riconosciuto il diritto alla parte processuale.

8) Il cortocircuito giuridico fra norme processuali e norme tributarie comporta vere violazioni sia rispetto al diritto di esecuzione sia rispetto a quello di impugnazione delle sentenze.

Secondo la normativa in tema di imposta di registro ogni provvedimento giudiziario a carattere definitivo è sottoposto al pagamento dell'imposta di registro (che ammonta a circa il 3% dell'importo portato dalla sentenza). Tale pagamento è posto a carico solidale delle parti.

Per tale motivo, la parte non può estrarre copia autentica della sentenza, senza il preventivo pagamento di tale imposta.

Orbene, posto che la produzione di copia autentica della sentenza è un elemento necessario per l'impugnazione e/o per portare il provvedimento ad esecuzione, il mancato pagamento della tassa di registro porta sostanzialmente a limitare il diritto di appello della parte e/o il diritto ad ottenere l'esecuzione della sentenza.

Sul punto è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale, limitatamente però al solo procedimento esecutivo: in conseguenza di tale pronuncia, pertanto, continua ad essere impossibile impugnare la sentenza, ma è divenuto possibile portarla ad esecuzione anche senza aver preventivamente pagato la tassa di registro (le cancellerie e gli uffici del registro non hanno peraltro ancora recepito ed applicato completamente tale decisione) .

9) I tempi processuali delle cause vengono spesso dilatati dai ritardi nello scioglimento delle riserve e nell'emanazione delle sentenze.

Sotto il primo profilo (scioglimento delle riserve), preme rilevare che, a fronte di un'istanza di parte, spesso il Giudice trattiene la causa a riserva ed emana il provvedimento-ordinanza fuori udienza; orbene, se la riserva viene sciolta dopo mesi dall'udienza nella quale è stata formulata l'istanza, considerato che nel corso del processo tale situazione si può verificare più volte, si possono maturare per questa ragione ritardi di anni, in conseguenza della sola inefficienza dei giudici, e non della condotta processuale delle parti.

Sotto il secondo profilo (emanazione delle sentenze), l'art. 190 bis cpc prevede che la decisione sia depositata in cancelleria entro 60 giorni dallo scadere del termine fissato per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 cpc. Tale termine, però, spesso non viene rispettato: in molti casi infatti le sentenze vengono depositate dopo molti mesi e, a volte, anche dopo anni. In alcuni casi gli ispettori del Ministero della Giustizia hanno accertato che le sentenze sono state depositate dopo circa 3 anni dal termine del processo.

10) L'utilizzo errato dei Giudici Onorari di Tribunale- magistrati onorari che dovrebbero supportare i Giudici togati nello svolgimento della funzione giurisdizionale- comporta una dilatazione dei tempi processuali. Quando infatti il magistrato titolare della causa è impossibilitato a tenere un'udienza, ovvero ha un carico "eccessivo", demanda l'udienza ad un GOT, il quale però di norma non assume alcuna decisione relativa alla causa assegnatagli, limitandosi a rinviarla ad altra udienza davanti al magistrato titolare. Ciò significa che viene sostanzialmente "persa" un'udienza.

Se si considera che, per prassi, tale passaggio dal Magistrato designato al GOT avviene in media due o tre volte per ciascun processo, si comprende che il solo utilizzo errato dei magistrati onorari possa portare una dilatazione dei tempi processuali di circa 18 mesi.

11) Con l'entrata in vigore delle cd. "sezioni stralcio" - sezioni del Tribunale alle quali sono state riassegnate tutte le cause di vecchio rito ed alle quali sono applicati magistrati onorari denominati Giudici Onorari Aggregati (GOA) - le cause iniziate precedentemente all'entrata in vigore della riforma processuale civile (30/4/95) hanno subito un ulteriore rallentamento. Tutto ciò è avvenuto per diverse ragioni.

In primo luogo la riassegnazione - per le storiche inefficienze delle cancellerie dei tribunali - è durata dai 12 ai 24 mesi.

In secondo luogo, i giudici togati, in prossimità dell'entrata in vigore delle sezioni stralcio, per "sgravarsi" di alcune cause hanno dilatato l'attività processuale con rinvii inutili ovvero rimettendo la causa sul ruolo, cioè riaprendo i termini del processo, anche dopo l'assegnazione a sentenza. In conseguenza di tale condotta, l'emanazione di una sentenza è stata ritardata di almeno 3 anni.

Da ultimo, accade spesso che i GOA, fissino udienze ad hoc per precisazione delle conclusioni e assegnazione a sentenza, incombenze che ben potrebbero essere effettuate in un'unica udienza. Ciò comporta un aumento dei tempi processuali di circa 10/15 mesi.

4 - LE PECULIARITA' DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO ITALIANO

L'ordinamento giudiziario italiano presenta peculiarità che lo rendono un caso unico tra tutti i paesi liberaldemocratici, e che sono tali da influire gravemente e pesantemente anche sulla negazione dei diritti civili e politici che emerge da quanto riportato.

Ci si riferisce, ad esempio, all'insufficiente ed inadeguata attuazione delle leggi sulla formazione e sulle carriere dei magistrati, all'insufficiente e inadeguata attuazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, all'insufficiente e inadeguata attuazione nei tribunali del principio accusatorio;

Molte sono le pubblicazioni e gli studi comparati di autorevoli docenti universitari - italiani e non - in materia; qui ci si limita a segnalarne due: C. Guarnieri, P.Pederzoli, La Democrazia Giudiziaria, Il Mulino, Bologna 1997; C. Guarnieri, Magistratura e Politica in Italia, Il Mulino Bologna 1992-1993.

In questa sede saranno segnalati alcuni degli aspetti tra quelli più peculiari che caratterizzano l'assetto della magistratura italiana e che appaiono anche all'origine di alcune delle più clamorose tensioni tra magistratura e politica.

A questo proposito, Vincenzo Caianiello, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, ha scritto:

"La Costituzione (…) non è riuscita a fare da argine alla manomissione costante della configurazione della magistratura che, per come è divenuta, è ben lontana dal modello descritto dalla Costituzione. Essa da "ordine" si è trasformata in "potere". (…) Se l'Art.104 dice che "La magistratura è un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere" esprime l'idea che si è in presenza di concetti ben distinti fra loro. Se avesse accolto l'idea della magistratura come "potere", nel giustapporla agli altri poteri, avrebbe dovuto dire "La magistratura è un potere autonomo ed indipendente da ogni altro potere"; mentre essendosi espressa nell'altro modo, cioè con due termini diversi, ha voluto dire che si tratta di due entità non assimilabili. La Costituzione ha cioè accolto la concezione di Montesquieu che intendeva il "potere" giudiziario soltanto in senso oggettivo di "potere-funzione" e non in senso soggettivo di "potere- apparato" .

"Ordine" perciò esprime l'idea di un insieme di soggetti distinti che esercitano, ciascuno con pienezza, la medesima funzione. Una funzione che perciò non viene mai espressa da essi tutti assieme, per cui l'ordine non può esprimere una politica. Potere è invece un organismo-apparato che nel suo insieme esprime una politica (…)

Un messaggio (quello dell'apoliticità della magistratura, ndr) platealmente disatteso con la suddivisione in correnti dello strumento associativo che funziona come catena di trasmissione tra l'ordine giudiziario ed il Consiglio superiore della magistratura e fa così "politica", tendendo a configurare, contro la Costituzione, la magistratura come Potere. Di conseguenza, venendosi a saldare autonomia ed indipendenza con una struttura di Potere-apparato, talvolta si ha la sensazione che si sia dato luogo addirittura ad una sovranità parallela , con tutti i disastri che ciò comporta"

4.1 UNICITA' DI CARRIERE ED IDENTITA' DI STATUS TRA GIUDICI E MAGISTRATI CHE ESERCITANO LA FUNZIONE REQUIRENTE NEI PROCESSI

In Italia, un unico corpo di funzionari dello Stato, la magistratura , ricomprende al proprio interno sia coloro che sono giudici, sia coloro che esercitano la funzione requirente nel processo.

Essi sono reclutati mediante lo stesso concorso, hanno uguale formazione, godono della medesima carriera, godono delle medesime guarentigie, passano con facilità nel corso della carriera da una funzione all'altra e soprattutto sono "governati" dal medesimo "Consiglio Superiore della Magistratura" (CSM), composto per due terzi da magistrati direttamente eletti dai colleghi.

Fino ad alcuni anni fa, addirittura, nei giudizi di tipo penale davanti al giudice monocratico (pretore), il medesimo magistrato esercitava al contempo le funzioni requirenti ed emetteva la sentenza.

La stessa Costituzione italiana prevede al contrario una esplicita differenziazione dello status tra giudici e pm; infatti essa statuisce che i primi sono soggetti soltanto alla legge (art.101), mentre i secondi godono delle garanzie previste dalla legge (ART.107) Ed infatti la legge sull'Ordinamento Giudiziario, recependo il dettato costituzionale, prevede una organizzazione dell'ufficio del pm di tipo gerarchico; è però accaduto che all'inizio degli anni 90 il CSM ha del tutto arbitrariamente, ed al di là delle proprie competenze, annullato tale differenza su ricorso di un pm contro il suo capo ufficio nell'ambito della Procura di Roma; da quel momento di fatto ogni singolo Sostituto Procuratore della Repubblica gode dello stesso grado di indipendenza "interna" di ogni giudice.

Va poi osservato come in Italia il pm abbia il monopolio dell'azione penale, che l'art.112 della Costituzione vuole obbligatoria, altro caso unico nelle liberaldemocrazie. L'obbligatorietà dell'azione penale, in aggiunta allo status del pm e al monopolio dell'azione penale, unita alla inevitabile enorme quantità di denunce, rende le scelte di ogni pm su quali reati perseguire e in quali tempi del tutto arbitrarie e disomogenee sul territorio nazionale. Con le conseguenze negative che si possono immaginare anche in termini di mancato coordinamento di indagini su fenomeni giudiziari che superano i confini nazionali (per questo, non senza l'opposizione della magistratura associata, è stata creata la Direzione Nazionale Antimafia).

Il Codice di Procedura Penale adottato nel 1990 ha in Italia introdotto il rito accusatorio, ed ha espanso il potere del pm sul controllo delle indagini preliminari, senza avergli fornito una specifica preparazione, sottraendo molte competenze agli organi di ordine pubblico.

In sostanza, nell'ambito di un processo accusatorio, si ha un pm con grossi poteri di direzione delle indagini, col monopolio (in regime di obbligatorietà) dell'azione penale, appartenete allo stesso ordine professionale dei giudici, con le stesse guarentigie, che sovente è stato o sarà nel futuro giudice, senza una preparazione specifica per un compito così diverso da quello del giudice.

"L'esigenza di limitare il potere giudiziario deve essere perseguita all'interno dello stesso sistema giudiziario, facendo sì che i caratteri distintivi del procedimento giudiziario siano rispettati: in altri termini, è soprattutto qui che il principio della separazione dei poteri deve essere applicato, proprio perché la giustizia è il potere meno direttamente fornito di legittimità democratica. Invece, nella nostra giustizia penale, si assiste di fatto ad una crescente concentrazione di poteri - d'investigazione, d'azione e di giudizio - nelle mani di magistrati indipendenti che appartengono allo stesso corpo. Inoltre, il principio di obbligatorietà dell'azione penale, o almeno il modo con cui viene correntemente interpretato, ha quasi completamente sottratto il pubblico ministero a forme di responsabilità istituzionali. Sovente, infatti, tale principio non viene inteso tanto come un richiamo alla necessità di assicurare anche nel processo penale, per quanto possibile, l'eguaglianza di trattamento dei cittadini ma piuttosto come un modo per esentare i magistrati requirenti da qualunque forma di responsabilità per le scelte - inevitabilmente discrezionali - che si trovano a prendere. Così, di fatto, ogni forma di valutazione sulle modalità con cui viene, o non viene, esercitata l'azione penale viene esclusa, spesso ricorrendo ad una definizione formalistica di tale principio, tale per cui è sufficiente una semplice apertura di fascicolo per ritenerlo soddisfatto . Ma il rilievo assunto dagli uffici del pubblico ministero è stato anche favorito dalla crescente influenza che esercitano sulle forze di polizia. Ormai, specie dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il pubblico ministero dirige le indagini di polizia giudiziaria, svolgendo spesso un ruolo attivo nella ricerca e repressione dei reati. Infine, non si può trascurare che, al di là delle regole processuali, la connessione organizzativa fra pubblico ministero e giudice - che sottende, se non altro, una comunanza culturale - può favorire l'azione del pubblico ministero, per esempio rendendo più probabile - o facendo apparire più probabile - l'accoglimento di richieste di custodia cautelare. E' quindi evidente il potere assunto dagli uffici requirenti, potere che deriva appunto dalla possibilità di imporre al cittadino i costi del processo o anche solo dell'indagine: costi politici, economici, sociali o psicologici. Come uno studioso statunitense ha sottolineato, spesso è il processo la vera pena (Feeley 1979). Si potrebbe aggiungere che in molti casi essa è rappresentata anche dalla semplice indagine giudiziaria

"In effetti sembra a dir poco difficile che la contiguità culturale, professionale e "corporativa" fra pubblico ministero e giudice possa davvero costituire la soluzione migliore per garantire l'equidistanza di quest'ultimo tanto dalla difesa quanto dall'accusa. Più verosimilmente essa costituisce una fonte strutturale di squilibrio nei rapporti tra gli attori processuali che minaccia di penalizzare i diritti dell'imputato. La rappresentazione ufficiale che dipinge un pubblico ministero impegnato a condurre le indagini, ad assumere l'accusa e ciò nonostante a ricercare imparzialmente la verità, pur persuadendo molti giuristi e non pochi pubblici ministeri, non sembra infatti tranquillizzare gli avvocati.".

Si riportano qui le parole espresse in due distinte occasioni dal pm antimafia Giovanni Falcone, ucciso dalla criminalità organizzata nella primavera del 1992, pm del primo maxiprocesso alla mafia, considerato simbolo ed icona della magistratura italiana, la ricorrenza della cui uccisione viene ogni anno ricordata dalle massime autorità nazionali. Le sue parole a proposito dello status attuale del pm e della urgenza di una riforma nel senso della separazione delle carriere vengono non casualmente regolarmente dimenticate ed omesse.

GIOVANNI FALCONE, INTERVENTO AL CONVEGNO DI STUDI GIURIDICI DI SENIGALLIA 15 MARZO 1990:

"...E allora se vogliamo realisticamente affrontare i problemi, evitando di rifugiarci nel comodo ossequio formale dei principi, dobbiamo riconoscere che il vero problema è quello del controllo e della responsabilità del PM per l'esercizio delle sue funzioni. Con ciò non si intende mettere in discussione il principio - anch'esso costituzionalmente garantito - dell'indipendenza del giudice, principio tenuto ben presente dal nuovo codice di proceduta penale, che ha avuto cura di distinguere accuratamente il ruolo del giudice da quello del PM, onde sottolineare l'autonomia dell'organismo giudicante effettivamente indipendente. Si vuol soltanto dire che l'aver restituito il PM alla sua genuina funzione di organo della pubblica accusa, depurandolo da ogni ibridismo istituzionale, ha consentito di mettere a nudo uno dei punti nodali della questione giustizia nel nostro paese, che è quello del concreto esercizio dell'azione penale, e di relegare definitivamente in soffitta le tante polemiche fuorvianti sulla terzietà del giudice, sui pretori d'assalto, sui giudici-sceriffo, dal momento che l'indipendenza e la terzietà del giudice intanto consente di garantire un'efficiente amministrazione della giustizia, in quanto le parti del processo siano poste in stato di effettiva parità, e in quanto la pubblica accusa, ormai dichiaratamente parte, sia in condizione di perseguire adeguatamente la criminalità...

"...Ed allora, ci si domanda come è possibile che in un regime liberaldemocratico qual è indubbiamente quello del nostro paese, non vi sia ancora una politica giudiziaria, e tutto sia riservato alle decisioni, assolutamente irresponsabili, dei vari uffici di Procura e spesso dei singoli sostituti".

"...Mi sembra giunto quindi il momento di razionalizzare e coordinare l'attività del PM finora reso praticamente irresponsabile da una visione feticista della obbligatorietà dell'azione penale e dalla mancanza di efficaci controlli della sua attività".

INTERVISTA CONCESSA A MARIO PIRANI, REPUBBLICA 3 OTTOBRE 1991;

"...Un sistema accusatorio parte dal presupposto di un pubblico ministero che raccoglie e coordina gli elementi della prova da raggiungersi nel corso del dibattimento, dove egli rappresenta una parte in causa, Gli occorrono, quindi, esperienza, capacità, preparazione anche tecnica per perseguire l'obiettivo. E nel dibattimento non deve avere nessun tipo di "parentela" col giudice e non essere, come invece oggi è, una specie di paragiudice. Il giudice in questo quadro, si staglia come figura neutrale, non coinvolta, al di sopra delle parti. Contraddice tutto ciò il fatto che, avendo formazione e carriere unificate, con destinazioni e ruoli intercambiabili, giudici e PM siano, in realtà. indistinguibili gli uni dagli altri. Chi come me, richiede che siano, invece, due figure strutturalmente differenziate NELLE COMPETENZE E NELLE CARRIERE, viene bollato come nemico dell'indipendenza del magistrato, un nostalgico della discrezionalità dell'azione penale, desideroso di porre il PM sotto il controllo dell'esecutivo. E' veramente singolare che si voglia confondere la differenziazione dei ruoli e la specializzazione del PM con questioni istituzionali totalmente distinte".

Tutto ciò va a detrimento della terzietà, o quantomeno dell' immagine di terzietà, del giudice del processo, e quindi della percezione di legittimità del procedimento giudiziario da parte dei cittadini tutti, oltre ad aver di fatto eliminato uno dei principali contrappesi al potere del giudiziario; la sua naturale passività, potendo la magistratura come corpo controllare anche l'input del sistema.

4.2 CARRIERE DEI MAGISTRATI CHIUSE, AUTOMATICHE ED INARRESTABILI

"La sola via d'accesso all'ordine giudiziario, che riunisce giudici e pubblici ministeri in un unico corpo formato da circa 8.000 magistrati, è il concorso pubblico. Vero è che la Costituzione prevede la possibilità di nominare alla Corte di Cassazione per meriti insigni avvocati e docenti universitari di materie giuridiche, ma si tratta di una previsione rimasta sino ad ora lettera morta. Ed è proprio questa mancanza di "ventilazione" a fare della magistratura italiana un corpo chiuso sul piano professionale, formato cioè da persone che, reclutate in giovane età, trascorreranno l'intera vita lavorativa al suo interno…Mancando un'istituzione specifica preposta all'addestramento professionale, questo si svolge direttamente negli uffici giudiziari sotto la sorveglianza dei colleghi più anziani…Benché formalmente prevista, nel corso del tirocinio non viene effettuata alcuna reale selezione - le valutazioni di merito sono infatti quasi invariabilmente positive - di modo che il concorso finisce col diventare in pratica il solo vaglio effettivo cui gli aspiranti magistrati sono sottoposti"

Al fine di rompere l'assoluta autarchica chiusura della magistratura italiana aprendola - come avviene in altri paesi democratici - a un serio "reclutamento laterale" di avvocati da inserire direttamente ai vari livelli della giurisdizione, è stata anche varata una norma di legge (art.14 legge 13 febbraio 2001, n. 48) cui non si è data ancora applicazione, che prevede una limitata forma di reclutamento collaterale (Fonte: PROCESSO PENALE E DIRITTI DELLA DIFESAGiuseppe Di Federico - Michele Sapignoli ed. Carocci novembre 2002 Testimonianza di 1000 avvocati)

Inoltre, i Consigli Giudiziari e il CSM non hanno svolto il compito che la legge e la stessa Costituzione assegnano loro ( art. 105 della Costituzione ), ovvero la verifica delle effettive capacità professionali quando effettuano promozioni al fine della carriera, capacità che sono garanzia non solo di buona giustizia ma anche essenziale fattore di indipendenza. Contrariamente a quanto comunemente si afferma, non è vero che le leggi così dette "Breganzè" (1966) e "Breganzone" (1973), cioè quelle che hanno modificato il sistema delle promozioni in Appello e Cassazione, non prevedano specificatamente una seria valutazione delle professionalità. Ciò che si è verificato è che i Consigli giudiziari e il CSM hanno dato di queste leggi una interpretazione che di fatto si identifica con la totale disapplicazione dei criteri di vaglio fissati dalla legge.

"Nel realizzare una progressione sostanzialmente automatica, le riforme emanate tra il 1963 e il 1979 e, in misura ancora maggiore, il modo in cui tali norme sono state interpretate ed applicate dallo stesso CSM hanno dapprima eroso e infine smantellato il tradizionale assetto gerarchico del corpo giudiziario. I vecchi concorsi per titoli o esami, che erano essenzialmente controllati dall'élite giudiziaria, sono stati eliminati. Attenendosi al dettato legislativo, le promozioni dovrebbero aver luogo sulla base dei due criteri consueti, ossia anzianità di servizio e merito professionale, quest'ultimo accertato mediante una valutazione "globale" effettuata dallo stesso CSM nonché dai Consigli giudiziari e non più dai magistrati di Cassazione. In realtà, l'avanzamento è da tempo funzione pressoché esclusiva dell'anzianità. Essendo invariabilmente positive, o quanto meno redatte in termini tali da non impedire l'avanzamento, le valutazioni sono state di fatto svuotate del loro potenziale selettivo. Sarebbe difficile spiegarsi come sia stato possibile rinunciare all'esigenza stessa di effettuare una selezione senza menzionare un principio che costituisce l'autentica chiave di volta di queste riforme, ossia la dissociazione tra il progredire della carriera e le funzioni esercitate. Il magistrato promosso può cioè acquisire la nuova qualifica e, soprattutto, il trattamento economico corrispondente, continuando però ad esercitare le vecchie mansioni. In altre parole l'avanzamento di carriera non è condizionato dall'esistenza o meno di posti vacanti nei livelli superiori.

Le pressioni esercitate dalla magistratura allo scopo di rafforzare l'indipendenza interna del corpo sono dunque approdate ad un sistema di promozioni automatiche che, salvo rare eccezioni, consente ad ogni magistrato di raggiungere l'apice della carriera, quanto meno sul piano economico, dopo 28 anni di servizio"

Fanno eccezione solo quei magistrati che incorrono in gravi procedimenti disciplinari o penali; la maggior parte dei componenti di questo gruppo ristretto finisce poi per essere comunque promossa fino al vertice, seppure con alcuni anni di ritardo. Persino i magistrati che da tantissimi anni non esercitano funzioni giudiziarie vengono promossi per merito, superando persino il divieto previsto dall'art. 98 della Costituzione secondo il quale non possono essere promossi per merito i pubblici impiegati che sono parlamentari (si pensi al caso di Oscar Luigi Scalfaro).

Così mentre sino agli anni 60 i magistrati ai vertici della carriera erano meno di 100, ora sono più di 2500, su un totale di 9000 circa

"Un simile automatismo non elimina però né l'esigenza di procedere ad una selezione, allorquando si renda libero un posto ai livelli superiori, né tanto meno il potere, in certa misura inevitabilmente discrezionale, associato alla relativa decisione: la scelta viene semplicemente rinviata ad una fase successiva. Per meglio dire, la selezione diventa necessaria all'atto dell'effettiva assegnazione alle funzioni, che compete anch'essa al CSM. Dal momento che questi non dispone di informazioni adeguate, stante la sostanziale uniformità delle valutazioni di merito, capita non di rado che i candidati siano scelti sulla base dell'anzianità, che diviene in tal modo sinonimo di competenza professionale, ma l'appartenenza all'una o all'altra delle correnti dell'ANM sembra esercitare un peso non proprio trascurabile sulla decisione, fatto questo che spiega l'importanza per i magistrati di affiliarsi ad una corrente.

Le relazioni tra magistratura e politica trovano dunque nel CSM un canale privilegiato di comunicazione e di scambio ma certo non il solo.Gli incarichi extragiudiziari, alla cui diffusione concorre anche l'automatismo della carriera, portano i magistrati a stabilire rapporti con ambienti istituzionali ed economici che sono talvolta molto prolungati nel tempo e che possono dunque diventare altrettanti punti di contatto tra giustizia e politica. La caduta delle motivazioni all'impegno professionale - alimentata dalla certezza della carriera e dal rarefarsi di ogni forma di responsabilità, disciplinare non meno che civile - possono cioè sospingere il magistrato ad orientarsi all'esterno dell'organizzazione. Meglio, ciò cui si assiste è uno spostamento dei referenti tradizionali della magistratura. Mentre un tempo i gruppi di riferimento erano rappresentati dalla Corte di cassazione e dalla dottrina, oggi sono da rintracciarsi di preferenza all'esterno del corpo, nell'ambiente politico e nei mezzi d'informazione. In definitiva, l'evoluzione che abbiamo sin qui ripercorso nei suoi tratti salienti sembra sfociare in un paradosso, d'altronde solo apparente. La cesura di quasi tutti i canali istituzionali di raccordo con il sistema politico e il venir meno dei vincoli gerarchici hanno sì assicurato livelli di indipendenza interna ed esterna singolarmente elevati ma non hanno impedito, ed hanno semmai alimentato, l'instaurarsi di un reticolo di connessioni, non di rado poco visibili e di scarsa trasparenza, suscettibili di minare l'autonomia della magistratura"5..

"Il travisamento della Costituzione ha dato luogo ad un sistema di potere che attenta alla indipendenza "interna" del singolo magistrato condizionandone i comportamenti. Coloro, e sono i più, che non intendono assoggettarsi alla oligarchia che in quel modo ha occupato la magistratura, configurandola in una posizione incostituzionale, non hanno la forza di reagire perché rimarrebbero esclusi dalla spartizione del potere."

4.3 IRRESPONSABILITA' DEI MAGISTRATI

Abbiamo già visto come la carriera dei magistrati proceda automaticamente ed in modo inarrestabile, neanche in caso - raro - di provvedimenti disciplinari. Ora vediamo cosa accade quando il magistrato sbaglia , arrecando un ingiustificato danno ad un cittadino.

Da questo punto di vista, occorre ricordare che già nel 1987 si tenne un referendum (il cosiddetto

"referendum Tortora") che mirava a far sì che il giudice che avesse arrecato - con dolo o colpa grave - un danno al cittadino, fosse tenuto a risponderne sul piano civile: si trattava, in sostanza, di abrogare gli articoli 55, 56 e 74 del Codice di procedura civile, che impedivano al magistrato di rispondere in sede civile dei suoi errori, come invece accadeva (e accade) per qualunque altro funzionario dello Stato. Oltre l'80% dei cittadini votò "sì", indicando chiaramente la volontà di chiamare a rispondere, ad esempio, i giudici che emanavano mandati di cattura clamorosamente sbagliati a causa di omonimie non controllate, o che ordinavano una
carcerazione preventiva con leggerezza, o che, in base a vaghi sospetti, mettevano a repentaglio i più elementari diritti dei cittadini.

Subito dopo, però, il Parlamento (guidato dal terzetto DC-PCI-PSI) rapinò il risultato obbligatorio del referendum votando la cosiddetta "legge Vassalli" che travolse il principio stesso della responsabilità personale del magistrato, per affermando quello, opposto, della responsabilità dello Stato. La "legge Vassalli", infatti, prevede che il cittadino che abbia subito un danno ingiusto a causa di un atto doloso o gravemente colposo da parte di un magistrato non possa fargli direttamente causa, ma debba invece chiamare in giudizio lo Stato e chiedere ad esso il risarcimento del danno. Se poi il giudizio sarà positivo per il cittadino, allora sarà lo Stato a chiamare a sua volta in giudizio il magistrato, che, a quel punto, potrà rispondere in prima persona, ma solo - si badi - entro il limite di un terzo di annualità di stipendio. La legge Vassalli ha così raggiunto il suo scopo: ridurre al minimo le domande di risarcimento e ristabilire un regime di irresponsabilità per i magistrati.

Inoltre occorre considerare che sino ad ora pochissimi sono stati i procedimenti contro lo Stato che abbiano comportato un procedimento di responsabilità verso i magistrati.

4.4 INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

In una situazione di grave inefficacia della giustizia penale, e soprattutto civile, certificata dalle tante condanne che l'Italia subisce dalla Corte di Giustizia Europea per i tempi eccessivamente lunghi dei processi, si inserisce anche la piaga degli incarichi extragiudiziari svolti da magistrati. Malgrado spesso l'ANM e il CSM abbiano dichiarato la volontà di porre argine al fenomeno, il numero degli incarichi richiesti, autorizzati dal CSM, e svolti resta clamorosamente alto.

Gli incarichi extragiudiziari richiesti dal 1.1.1999 al 12.4.2000 da magistrati in ruolo e fuori ruolo ammontano a 1103, e di questi ben 918 sono stati autorizzati dal CSM.

Da questo non può che derivarne grave nocumento alla funzionalità dell'apparato giudiziario, già così carente.

La lettura poi della tipologia di incarichi non rassicura circa l'autonomia ed indipendenza dei magistrati, sempre reclamata dall'Associazione Nazionale Magistrati. Si tratta anzitutto di incarichi che già di per sé minano il principio della separazione dei poteri, quali l'elevato numero di eletti o nominati a ruoli di responsabilità politica in rappresentanza di partiti politici, salvo poi a scadenza mandato, ritornare a svolgere le funzioni giudiziarie con grave danno per l'immagine di imparzialità del magistrato stesso. Vi sono poi incarichi dirigenziali nei ministeri (della Giustizia, ma non solo). Vi sono poi gli incarichi, molto redditizi, relativi agli arbitrati, che coinvolgono imprese pubbliche e private, incarichi relativi all'insegnamento, a commissioni di collaudo, allo sport.

Altra questione grave per l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati è quella relativa alla scelta dei magistrati che svolgono questi ambiti incarichi; in passato molte sono state le polemiche circa il fatto che sempre ai soliti, magari appartenenti a correnti fortemente rappresentate nel CSM e legate a partiti politici, venissero affidati gli incarichi più renumerativi e prestigiosi.

4.4.1 POSIZIONI DIRETTIVE DEI MAGISTRATI AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E VIOLAZIONI DI LEGGE (Fonte: PROCESSO PENALE E DIRITTI DELLA DIFESA Giuseppe Di Federico - Michele Sapignoli ed. Carocci novembre 2002 Testimonianza di 1000 avvocat)

Fino a pochi anni fa la legge attribuiva formalmente ai magistrati il monopolio di tutte le posizioni direttive di alto, medio e basso livello del ministero della Giustizia ( nei decenni scorsi i magistrati ministeriali sono sempre stati all'incirca 130). Leggi recenti hanno reso possibile l'attribuzione di quelle posizioni direttive ad altri soggetti e stabilito che il numero dei magistrati addetti al ministero non possa comunque superare le 50 unità (D.Lgs. n. 300/1999); tuttavia, a giugno 2002, i magistrati che occupavano posizioni dirigenziali al ministero erano ancora 89.

Il controllo di tutte le attività che si compiono all'interno del ministero (Affari di Giustizia, Organizzazione Giudiziaria, Giustizia Minorile, Amministrazione Penitenziaria) da parte dei magistrati e la considerevole indipendenza che essi sono venuti acquisendo nei confronti del ministro, da cui formalmente dipendono, hanno una pluralità di risvolti disfunzionali: costoro, per le posizioni occupate, controllano in via esclusiva l'uso di tutte le risorse organizzative che più direttamente concorrono a determinare l'azione del ministro; le loro attività determinano l'azione del ministro in tutte le sue varie implicazioni, anche se poi le decisioni principali relative allo status dei magistrati ministeriali non vengono prese dal ministro ma sono prese in autonomia dal CSM, caso unico in Europa. Un esempio per tutti: la direzione generale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria/DAP, a cui possono essere chiamati - ai sensi dell'art. 30, comma 2, legge 15 dicembre 1990, n. 395 - sia un magistrato di Cassazione con funzioni direttive superiori sia un prefetto di prima classe. Risultato: dall'entrata in vigore della legge, tutti i direttori del DAP sono stati presi dalla magistratura.

Capita anche, però, che i magistrati del ministero non svolgano compiti per i quali invece avrebbero le necessarie competenze professionali ma che confliggono con i loro interessi corporativi. Esempio: riguardo quanto citato precedentemente circa la disapplicazione delle leggi sulle valutazioni dei magistrati al fine della carriera, da parte dei Consigli Giudiziari e del CSM, c'è da dire che tali valutazioni dovrebbero essere inviate al ministro di Giustizia; il ministro ha, per legge, potere di formulare su di esse le sue osservazioni ed il CSM dovere di tener conto di tali osservazioni. Di fatto il ministro non ha mai esercitato questo potere (eccezione che conferma la regola: recentemente il ministro Castelli si è riservato di decidere sulla proposta di candidatura, avanzata dal CSM, del p.m. torinese Bruno Tinti alla carica di Procuratore capo di Genova); egli, infatti, per esercitarlo necessita di un costante, accurato, impegno dei magistrati che prestano servizio nel ministero; inutile sottolineare quanto ciò confligga con gli interessi personali di costoro.

4.5 CSM : UN POTERE POLITICO IN CONTINUA ESPANSIONE

"Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati" (art. 105 Costituzione)

Questi sono i compiti che spettano al Consiglio Superiore della Magistratura. Esso è formato per due terzi da magistrati eletti direttamente dai colleghi, e un terzo eletto dal Parlamento in seduta comune tra giuristi dotati di alcuni requisiti.

Questo costituisce già una anomalia importante tra le liberaldemocrazie, in quanto in nessun altro caso è previsto il fatto che organi con le stesse funzioni siano controllati in preponderanza da magistrati eletti dai colleghi. E' infatti evidente che data la limitatezza del collegio elettorale (i magistrati ordinari in Italia sono circa 9000 ) è difficile immaginare ad esempio una azione disciplinare efficace nei confronti dei colleghi elettori.

Ed infatti questa azione disciplinare è assolutamente carente, e non si contano le archiviazioni di denunce ed esposti di avvocati anche per fatti gravi, anche se negli ultimi anni esse sono aumentate.

Ma c'è dell'altro. Infatti, fino a pochi mesi fa, il sistema elettorale per la scelta della componente togata era assolutamente proporzionale. Questo a favorito il costituirsi di "correnti" dei magistrati, dei veri e propri partiti che si presentano alle elezioni del CSM, sovente connotati ideologicamente, e spesso connotati da rapporti dichiarati con il mondo politico (si pensi alla corrente di Magistratura Democratica)

Da tutto ciò, è derivata la trasformazione del CSM in una sorta di Parlamento politico, che sempre più spesso mette all'ordine del giorno, discute e vota documenti politici sovente di censura ad iniziative legislative del Governo o del Parlamento in materia di giustizia, tali da aver provocato in passato richiami del Capo dello Stato che presiede anche il CSM (due esempi: il Presidente Cossiga nel 1990 relativamente ad un odg politico, e il Presidente Scalfaro nel Novembre 1994 alla approvazione di un documento fortemente critico nei confronti del 1° governo Berlusconi).

Inoltre l'automaticità delle carriere dei magistrati, fa sì che l'assegnazione degli incarichi direttivi dei magistrati avvenga secondo lottizzazione politica.

Non solo: ma questo CSM si è sovente assegnato dei compiti che vanno al di fuori di quanto previsto dalla Costituzione e di quanto assegnato dalla legge sull'Ordinamento Giudiziario.

Come esempio cito l'ordinanza del CSM con cui di fatto, accogliendo un ricorso di un pm contro un capo ufficio, è stato eliminato l'ordinamento gerarchico previsto dalla legge sull'Ordinamento Giudiziario per gli uffici di Procura, secondo Costituzione.

Si è quindi realizzato tramite il CSM, unico canale di raccordo formale tra politica e magistratura, un vero e proprio sistema di autogoverno della magistratura, con tratti tipici dei "corpi separati", al di sopra di quanto previsto da legge e Costituzione, e con il potere di potersi occupare anche dei pm che hanno le prerogative già ricordate.


I REFERENDUM ABROGATIVI proposti dai radicali sulla GIUSTIZIA

Responsabilità civile magistrati (1) - 1986 - vinto
Carriere Magistrati -1995 - non raggiunto quorum
Incarichi extra-giudiziari magistrati – 1995 - non raggiunto quorum
Sistema elettorale CSM – 1995 - bocciato Corte Costituzionale
Responsabilità civile Magistrati - 1995 - bocciato Corte Costituzionale
Sistema Elettorale CSM (*) - 1997
Separazione carriere magistrati (*) - 1997
Responsabilità civile dei magistrati (*) - 1997
Carcerazione preventiva (*) - 1997
Termini ordinatori (*) - 1997
Consiglio Superiore della Magistratura - 1999 - non raggiunto quorum
Separazione delle carriere -1999 - non raggiunto quorum
Incarichi extragiudiziari - 1999 - non raggiunto quorum
Responsabiltà civile dei magistrati - 1999 - bocciato Corte Costituzionale
Carcerazione preventiva - 1999 - bocciato Corte Costituzionale
Termini ordinatori e perentori - 1999 - bocciato Corte Costituzionale

(1) - promosso da radicali, socialisti e liberali
(*) - referendum messi a disposizione dei cittadini nelle segreterie comunali e nelle circoscrizioni

Le 5 (delle 25) PROPOSTE di LEGGE radicali (settembre 2001) sulla GIUSTIZIA

8 - Per l’abolizione dell’obbligatorietà dell’azione penale
9 - Per la separazione delle carriere dei magistrati
10 - Per la responsabilità civile dei magistrati
11 - Per la riforma in senso uninominale e maggioritario del sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura
12 - Per la riduzione dei termini di custodia cautelare. Semplificazione delle procedure in materia di liberazione anticipata.

I 7 (dei 31) PUNTI di FIUGGI (settembre 2005, con “la Rosa nel Pugno”) sulla GIUSTIZIA

24 - Amnistia
25 - Limitazione dell’obbligatorietà dell’azione penale
26 - Responsabilità civile dei magistrati
27 - Separazione delle carriere tra giudice terzo e pubblica accusa
28 - Carcerazione preventiva
29 - Sistema sanzionatorio
30 - Sistema elettorale CSM
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