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Home / Statuto Associazione Radicali Lecco
LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RADICALI LECCO

Lo Statuto dell'Associazione Radicali Lecco, approvato dall'Assemblea Ordinaria del 14 gennaio 2006 e successive modifiche (ultimo aggiornamento: 25 novembre 2007)

Art. 1 - Costituzione dell'Associazione
1. Si costituisce l'Associazione Radicali Lecco, la cui denominazione sarà “Radicali Lecco”, con sede in via Roma 78 e sito ufficiale
www.radicalilecco.org. L'Associazione si propone di promuovere e coordinare iniziative radicali.
2. Attraverso l'Associazione gli iscritti agiscono per il perseguimento degli obiettivi programmatici delineati nella mozione congressuale.

Art. 2 - Gli iscritti
1. È iscritto all'Associazione chiunque ne accetti lo Statuto e versi la quota annuale di adesione (quota minima € 30,00), stabilita dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Art. 3 - Gli organi
1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Segretario, il Tesoriere e il Presidente.
2. Il Segretario e il Tesoriere possono nominare Giunte di Segreteria e Tesoreria (da un minimo di 3 ad un massimo di 5 persone) per farsi coadiuvare nell'adempimento dei rispettivi mandati.
3. Il mandato degli organi eletti si conclude alla data della successiva Assemblea ordinaria dei soci.
4. Le cariche elettive non sono retribuite.

Art. 4 - L'Assemblea dei soci
1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione Radicali Lecco, di cui stabilisce gli obiettivi dell'azione politica annuale. È costituita da tutti gli iscritti in regola con le quote d'adesione.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno, in autunno; è convocata dal Segretario o, in difetto, dal Tesoriere o dal Presidente, mediante l'invio dell'ordine del giorno agli iscritti almeno un mese prima dell'adunanza.
3. L'Assemblea dei soci si riunisce in sessione straordinaria su iniziativa del Segretario, del Tesoriere o del Presidente, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo degli iscritti in regola con le quote di adesione, mediante l'invio dell'ordine del giorno agli iscritti almeno due settimane prima dell'assemblea. Tale ordine del giorno non può essere modificato.
4. L'Assemblea straordinaria dei soci può far decadere il Segretario o il Tesoriere o il Presidente, con mozione di sfiducia motivata (recante l'indicazione del nome del candidato a sostituirlo). La mozione di sfiducia può essere proposta da almeno un terzo degli iscritti in regola con le quote di adesione; l'Assemblea dei soci è convocata con le modalità previste al comma 3. Se approvata, la mozione comporta l'immediata sostituzione del Segretario o del Tesoriere o del Presidente con il candidato indicato nella mozione stessa.
5. L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria, con le modalità previste al comma 3, in caso di dimissioni del Segretario e/o del Tesoriere e/o del Presidente.
5 bis. L'Assemblea straordinaria dei soci può ritenersi validamente costituita alla presenza di almeno un terzo degli iscritti in regola con le quote di adesione.
6. Tutti i partecipanti hanno diritto di parola e di iniziativa sui temi oggetto di discussione.
7. Non è ammesso il voto per delega.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono valide se adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
9. L'Assemblea dei soci elegge il Presidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione; approva il bilancio annuale dell'Associazione; determina la quota di adesione.

Art. 5 - Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
2. Il Presidente ha funzione di garante della legalità statutaria.

Art. 6 - Il Segretario
1. Il Segretario è eletto dall'Assemblea dei soci. Ha la rappresentanza politica dell’Associazione.
2. Il Segretario dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea dei soci, coordinando l'attività degli iscritti; presenta all'Assemblea dei soci una relazione sull'attività svolta.
3. Il Segretario può incaricare una o più persone del coordinamento di specifiche iniziative individuate dalla mozione congressuale.
4. Il Segretario assicura la circolazione delle informazioni tra gli iscritti.

Art. 7 - Il Tesoriere
1. Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea dei soci. E’ responsabile del bilancio e propone le iniziative di politica finanziaria.
2. Il fondo comune dell'Associazione, costituito dalle quote di adesione, da proventi di iniziative di autofinanziamento e da ogni altro contributo, è amministrato dal Tesoriere.
3. Il Tesoriere è responsabile della raccolta e della custodia delle quote di adesione e degli altri contributi, nonché dell'esecuzione delle spese; predispone e redige il bilancio dell'Associazione, nonché la relazione di bilancio e li presenta all'Assemblea dei soci per l'approvazione.
4. Le spese su iniziative non previste dalla mozione congressuale ed eccedenti l'ordinaria amministrazione sono sempre deliberate dal Tesoriere d'intesa con il Segretario.
5. Le scritture contabili e i bilanci, che le presuppongono, sono pubblici.

Art. 8 - Modalità di elezione del Segretario, del Presidente e del Tesoriere
1. Per l'elezione del Segretario, ogni congressista dispone di un voto; è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto i voti richiesti, si procederà immediatamente a una seconda votazione di ballottaggio, cui accedono i due candidati che nella prima votazione abbiano raccolto più voti. In caso di parità di voti, si rinnova la votazione di ballottaggio. In caso di ulteriore parità, si procede a sorteggio, così come in tutti gli altri casi di parità.
2. L'elezione del Presidente e del Tesoriere avviene con le modalità previste per la scelta del Segretario.

Art. 9 - Procedura di modifica dello Statuto
1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto dall'Assemblea dei soci, alla presenza di almeno un terzo degli iscritti in regola con le quote di adesione, e con votazioni a maggioranza dei presenti.
2. La possibilità di discussione delle modifiche statutarie viene inserita nell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.
3. L'Assemblea straordinaria di modifica statutaria può essere convocata secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 3, del presente Statuto.

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